Art. 1 Doveri dei Soci

1.a) I Soci sono impegnati e hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

1.b) Questo regolamento non ha nessuno scopo di limitare le libertà personali, ma quello di dare un codice di condotta e di esempio comportamentale concreto che il Socio è tenuto a seguire.

Il Socio deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio di Ghostbusters Italia e dei suoi associati.

1.c) Il Socio ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.

1.d) I Soci sono tenuti a risarcire immediatamente il Club di eventuali danni arrecati a materiali ed a quanto di pertinenza sociale.

1.e) Eventuali danni a cose o persone sono di responsabilità di chi il danno lo ha cagionato.

1.f) La responsabilità del comportamento e di eventuali danni arrecati a persone o cose dai minori, o subiti dagli stessi, è totalmente del genitore o dell’adulto cui è affidato.

1.g) E’ dovere dei Soci non svolgere in seno al Club attività vietate o incompatibili con gli interessi della stessa Associazione.

1.h) A differenza dell’appropriazione indebita di un oggetto o di danaro, (vedi Reg. III, art. 6.e), caso nel quale il Socio abbia l’iniziale possesso dei beni perché consegnati a qualsivoglia titolo dal proprietario, si configura il caso di furto, invece, quando il possesso manca e l’autore del reato se lo procura illecitamente. (vedi art. 624 del codice penale). In conclamate e documentabili situazioni che configurino questo spiacevole caso, Ghostbusters Italia intimerà l’immediato ritorno al rispetto delle regole del Club, delle leggi italiane e del vivere civile. Chi si sarà macchiato di tale gravissimo reato potrà fare ammenda e restituire il maltolto, prima che l’Associazione valuti e decida la sua espulsione. Le diffide e, successivamente, la denuncia all’Autorità Giudiziaria potranno essere fatte dal legittimo proprietario o dall’Associazione.  

Art. 2 Dei costumi

2.a) Ghostbusters Italia riconosce che i suoi costumi rappresentano il mondo cinematografico degli “acchiappafantasmi” nei film, nei giochi, nelle serie animate e nei fumetti di “Ghostbusters”.

2.b) Il Socio che indossa l’uniforme da “acchiappafantasmi” ha il dovere di portarla con professionalità, per rappresentare al meglio lo spirito di gruppo e di solidarietà che sono qualità imprescindibili dell’Associazione.

2.c) Le uniformi rappresenteranno al meglio, copie il più perfette possibili, quanto visto nell’universo “Ghostbusters”. La descrizione di queste è demandata all’apposita documentazione grafica e descrittiva fornita dal Club.

2.d) Per avere diritto di rappresentare Ghostbusters Italia nelle manifestazioni ufficiali è dovere del Socio rispettare le richieste che uniformi e attrezzature siano consone a quanto stabilito dalla sezione, o area, costuming dell’Associazione. 

2.e) Il Club, attraverso le sue sezioni apposite, può fornire indicazioni, supporto e aiuto affinché i Soci raggiungano gli standard richiesti.

2.f) Non è necessario che il Socio si doti di uniformi e attrezzature per essere tale. Come da Statuto, il Club è aperto a tutti. E’ richiesto che il Socio sia dotato di uniforme e attrezzature solo nel caso egli voglia rappresentare il Club durante gli eventi ufficiali, fregiandosi del titolo di “collaboratore” e ricevendo dal Club status e badge di “staff”.

2.g) Costumi ed equipaggiamento devono essere gestiti sempre in modo responsabile, al fine di evitare danni verso gli altri, Soci, pubblico e appassionati.

2.h) E’ istituito uno speciale distintivo/toppa per i Soci, o patch, a stemma del Club: il cosiddetto “no-ghost logo” circondato da fascia in filetto nero contenente tricolore e scritta “Ghostbusters Italia”.

Esso è facoltativo e viene fornito a pagamento, tranne in particolari e circostanziate occasioni a insindacabile giudizio del Comando nelle quali sia stato oggetto di omaggio verso i Soci.

2.i) L’uso di detto distintivo è consigliato per i Soci “collaboratori” (nelle modalità stabilite al punto 7.a del Regolamento II).

2.l) In caso di perdita della qualifica di Socio, per decorrenza dei termini del rinnovo associativo, dimissioni o allontanamento, l’uso di tale distintivo è da considerarsi abusivo.

In questo caso il Socio è tenuto a restituire eventuali proprietà del Club, a rinunciare a tutti i diritti per l’uso dell’emblema di Ghostbusters Italia e ad ogni altra insegna dell’Associazione. E’ quindi pregato di rimuovere dal proprio costume la patch con il logo di Ghostbusters Italia, perché tenerla cucita causerebbe difficoltà di distinzione e identificazione tra chi rappresenta il Club e chi non lo rappresenta più. Il tema portante del Club è l’appartenenza: chi non appartiene al Club non ha senso che crei confusione al pubblico e ai non Soci.

2.m) Questo distintivo, se si vorrà, potrà essere restituito, ricevendone un rimborso dell’importo equivalente alle spese sostenute per l’acquisto, insieme alla documentazione che ne attesti lo stesso (distinguo da chi l’ha ricevuto in omaggio, il quale non ha diritto a nessun rimborso). 

2.n) Il distintivo/toppa di Ghostbusters Italia può essere conservato e custodito, quindi non restituito e rinunciando a qualsiasi forma di rimborso, a patto che non ne venga fatto un uso improprio di rappresentatività di un club cui l’ex membro non è più associato.

Art. 3 Durante gli eventi

3.a) Per il comportamento da tenere durante gli eventi, i raduni e le varie manifestazioni in costume, il Socio è tenuto a rispettare le “norme comportamentali” di seguito riportate.

3.b) Ghostbusters Italia è divertimento, gioco, creatività, intrattenimento e solidarietà. Il Club incoraggia e sostiene l’uso di giochi, scenografie, umorismo, simpatia e intrattenimento intelligenti. 

3.c) Per rispetto verso il pubblico, e in particolar modo verso i minori, è fatto obbligo al Socio di tenere un comportamento inappuntabile per non mettere in cattiva luce il Club e i suoi associati. Sono quindi proibiti:

– linguaggio volgare;

– comportamenti grezzi e minacciosi;

– atteggiamenti discriminatori;

– modi violenti e inappropriati;

– gesti osceni.

3.d) Oltre alle suddette prescrizioni, il Socio in uniforme che è “collaboratore” ha ancora più responsabilità di rappresentanza di Ghostbusters Italia, essendo immediatamente riconoscibile e associabile inequivocabilmente al Club di cui indossa le insegne. Allo staff sono quindi proibiti:

– atteggiamenti scortesi verso gli altri Soci e verso il pubblico;

– scherzi, battute, imitazioni, costumi e musiche non attinenti all’universo Ghostbusters;

– compiere azioni e pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;

– eccedere nell’uso di bevande alcooliche e fare uso di sostanze che possano alterare l’equilibrio psichico.

– appropriarsi di oggetti di qualsiasi natura di proprietà di Ghostbusters Italia o dei suoi associati. 

3.e) Durante gli orari di apertura al pubblico, nello stand o nell’area di pertinenza di Ghostbusters Italia è fatto obbligo:

– di non consumare bevande alcooliche;

– di non consumare tabacco. 

Art. 4 In riunioni private e nei gruppi sul territorio

4.a) In una riunione non rappresentativa di Ghostbusters Italia, alla sola presenza di adulti e in sede privata, è possibile mantenere un atteggiamento più rilassato e tollerante.

4.b) Nelle sedi o nelle riunioni conviviali dei Distaccamenti, poiché particelle territoriali di Ghostbusters Italia, è richiesto il rispetto delle norme stabilite.

Art. 5 Allontanamenti ed espulsioni

5.a) Negli eventi ufficiali, i responsabili dello staff, membri del Comando o da esso delegati, potranno allontanare dallo stand o area di pertinenza di Ghostbusters Italia coloro che violeranno le suddette norme. 

5.b) L’allontanamento avrà effetto immediato e durata proporzionale alla gravità della violazione, fino alla sanzione maggiore, ovvero fino alla chiusura della manifestazione.

5.c) A loro insindacabile giudizio, i responsabili dello staff avranno la facoltà di potersi avvalere o meno della collaborazione del Socio allontanato in programmazione di eventi futuri.

5.d) Tenendo ben presente che Ghostbusters Italia è per condividere e raccogliere il più gran numero di appassionati di “Ghostbusters”, è facoltà dei membri di un Distaccamento votare per l’allontanamento dal loro gruppo di uno o più Soci che si siano macchiati di comportamenti non consoni e non rispettosi di questo Regolamento e delle regole del vivere civile (V. Reg. II art. 8.b). Non è permessa però la decisione, a nome del Club, di espellere questi soggetti dall’Associazione Ghostbusters Italia.

5.e) In caso di gravi e circostanziati atteggiamenti contrari a questo Regolamento e al buon nome del Club e dei suoi associati, è necessario fornire al Comando documentazione valida a provarne le mancanze.

Queste saranno valutate attentamente e le decisioni e le modalità seguiranno attentamente le norme dello Statuto (artt. 4 e 9). 

Art. 6 Nelle comunicazioni

6.a) Vista l’importanza delle comunicazioni nell’attuale società, si rende necessario normare il comportamento da tenere sul web e nei contatti scritti, per preservare il buon nome dell’Associazione Ghostbusters Italia e di tutti i suoi associati. 

6.b) In messaggi e comunicazioni ufficiali, in consessi pubblici e sui social forum, il Socio che rappresenta o è responsabile di Ghostbusters Italia (membro di Consiglio Direttivo o qualsiasi altra carica anche zonale) è tenuto a tenere un atteggiamento maturo e aperto al dialogo. 

6.c) In particolar modo, chi ha un dovere di responsabilità all’interno dell’Associazione è tenuto a non usare mai toni sgarbati o di sfida nei confronti di chiunque. Nel caso si trattasse di fenomeni provocatori esterni studiati a tavolino (“troll”, “flame”, ecc.), si consiglia di mantenere la calma e usare le giuste procedure, ricorrendo alle regole della “netiquette”, al limite ricorrendo all’amministratore del gruppo del social forum.

6.d) Nelle chat, nelle e-mail e in tutte le forme di comunicazione scritta, siano esse rivolte a Soci che a non associati, si raccomanda cordialità e disponibilità. Come riportato anche nello Statuto (art. 2 – Scopi e oggetto sociale), Ghostbusters Italia sostiene principi di aggregazione, positività, amicizia, condivisione, accrescimento culturale e personale.

L’Associazione chiede perciò che chiunque la rappresenti ne incarni questi principi e cerchi di trasmetterli.

I messaggi siano positivi e propositivi.

E’ importante trasmettere la voglia e l’entusiasmo di aggregarsi per condividere la passione comune, così che chiunque contatti Ghostbusters Italia possa dire di essere soddisfatto del nostro modo di essere e di relazionarci con tutti.

Nel caso si fosse in “giornata no”, si consiglia di rimandare la risposta scritta all’indomani.

6.e) Nei gruppi sui social, sui forum, sulle pagine web, che sono emanazione dell’Associazione, o comunque ne siano rappresentativi, dalla pagina ufficiale a quella del più piccolo Distaccamento, è fatto divieto di usare qualsiasi forma di provocazione. Anche solo al fine di smuovere la discussione o aumentare i contatti e i post. 

6.f) Buon umore e positività, un tocco di leggera goliardia sono ben accetti. Viceversa, provocazioni, sfide e/o dileggio nei confronti del pubblico, degli appassionati e dei Soci non sono tollerati.

6.g) La Legge regola la pubblicazione sui social e su web di immagini (e filmati) altrui (Legge 22 aprile 1941 n. 633 Articolo 96) e tutela la Privacy (legge 196 del 2003, in sostituzione della 675/96).

In particolare, la Legge italiana dice:

– per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41);

– se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso è solo giornalistico, l’indicazione precedente si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Non possono mai essere pubblicate immagini di minori;

– per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione;

– occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante della Privacy se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003);

– occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip;

– non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica;

– il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.

Non ha nessuna rilevanza che le foto siano state scattate in un luogo pubblico o durante un evento.

6.h) Foto di minori non siano mai pubblicate quando questi sono chiaramente riconoscibili.

Nel caso si voglia pubblicare foto di giochi svolti in una manifestazione e queste ritraggano volti di bambini, siano i loro volti coperti, oscurati, modificati con “effetti pixel”, “solarizzazioni”, bollini o ogni altro espediente grafico che ne impediscano assolutamente la riconoscibilità.

Foto di minori ripresi di spalle, o indossanti maschere o qualsiasi altro strumento che ne impedisca la riconoscibilità sono ammesse.

Il distinguo regolato dalla Legge è che i minori non devono essere riconoscibili.

6.i) Foto “in chiaro” del volto del minore sono possibili solo previa consegna di autorizzazione scritta da parte dei genitori.

Ovviamente, si configura come assenso il caso in cui siano i genitori stessi, o chi ne fa le veci, del minore a pubblicare la foto e ad aggiungere un tag riferito a Ghostbusters Italia.

6.l) Ci si rimette in tutto questo alla maturità del singolo, alla sua capacità di giudizio e al suo senso di responsabilità.

6.m) Dove ravvisate inadempienze a queste banali regole comportamentali, Ghostbusters Italia può richiamare il Socio al rispetto delle presenti norme e del buon vivere civile.

Art. 7 Norme finali

7.a) I Soci sono tenuti alla più stretta osservanza delle presenti disposizioni dettate nel loro interesse.

7.b) In tutti i casi non contemplati dal presente Regolamento o per l’interpretazione dello stesso varrà l’insindacabile giudizio del Comando.

7.c) Il Comando di Ghostbusters Italia si riserva il diritto, qualora lo ritenesse utile e necessario, di modificare il presente Regolamento e di prendere qualsiasi provvedimento anche se in esso non contemplato. 

7.d) Tutti i Soci possono fornire suggerimenti atti a un ulteriore miglioramento del Club. Gli stessi verranno analizzati ed eventualmente approvati dal Comando affinché siano sottoposti al giudizio assembleare dei Soci (art. 9 dello Statuto).