Il 30 agosto 2014 viene costituita l’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata “Ghostbusters Italia” come omaggio a tutti i fans italiani che si sono impegnati nel 1999 con il sito ghostbusters.it e dal 2006 con il forum.

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita con sede in: VIA COLOMBAROLA, 8 – 44123 – FERRARA (FE) C/O SIMONE SCOPA, una associazione culturale di promozione sociale ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36 e ss. del Codice Civile, del D.Lgs. nr. 406/97 e del disposto della Legge nr. 383/2000, che assume la denominazione di Ghostbusters Italia.

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

Ghostbusters Italia nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività culturali, di tempo libero, ricreative e di promozione sociale, per la diffusione e la conoscenza di “Ghostbusters”.
Ghostbusters Italia non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale, culturale, religiosa, sessuale e sociale.

Le attività principali che Ghostbusters Italia intende svolgere per il raggiungimento del proprio scopo sociale sono:

1) L’aggregazione dei Soci tramite i media a disposizione (forum, mailing list, social network e strumenti analoghi);
2) L’organizzazione di incontri, eventi e convention, di cui almeno una annuale all’interno della quale si svolge l’assemblea sociale.
3) La partecipazioni a manifestazioni di gare in costume, cosplay, proiezioni cinematografiche, giochi e altre attività ludiche.
4) Qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente.

Art. 3. DURATA

Ghostbusters Italia è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. SOCI

https://www.gbitalia.it/diventa-socio/
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere Soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, età, cittadinanza, cultura, religione e razza, che aderiscono a Ghostbusters Italia condividendone i principi e gli ordinamenti generali.
Il Socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’associazione Ghostbusters Italia, condividendone le attività e i progetti, e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.
Non sono perciò ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Non è consentita la distribuzione ai Soci, anche in forma indiretta o differita, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a Socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.
E’ compito del legale rappresentante dell’associazione Ghostbusters Italia o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l’ammissione o meno di tale domanda. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Il Socio ammesso sarà iscritto nell’apposito libro a cura dell’organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite e avrà diritto a ricevere la tessera sociale.
Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge.
La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.
Il Socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie di Ghostbusters Italia e gode dell’elettorato attivo e passivo.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo di Ghostbusters Italia ma sono automatiche nel caso il Socio non rinnovi la quota associativa per l’anno corrente.
I Soci sono espulsi o radiati qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali all’associazione Ghostbusters Italia e alla sua credibilità.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I Soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima Assemblea Ordinaria.

Art. 5. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:
1. Dai contributi, quote associative, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
2. Dal fondo riserva, o “Fondo Cassa”.

Art. 6. ANNO SOCIALE

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all’annuale Assemblea dei Soci per la approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo o, qualora ne ricorrano i motivi, entro 60 giorni da tale data.
L’eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al “Fondo Cassa” e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.
E’ assolutamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8. ORGANI

Sono organi dell’associazione Ghostbusters Italia:
1) L’Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente.

Art. 9. ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo di Ghosbusters Italia. Essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.
Possono prendere parte alle Assemblee i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea, che è presieduta dal Presidente di Ghostbusters Italia o, in caso di sua assenza, dal delegato Vicepresidente, può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all’art. 7, dal Presidente dell’associazione per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’Assemblea Ordinaria è convocata con avviso pubblicato sul forum e sulla pagina web di Ghostbusters Italia almeno due mesi prima.
L’avviso deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dei lavori dell’adunanza.

L’Assemblea è chiamata a:
• approvare le linee generali del programma di attività dell’anno sociale;
• approvare il rendiconto economico e finanziario;
• approvare i regolamenti dell’associazione;
• decidere inappellabilmente sulla espulsione del Socio da questi opposta;
• attivare il Collegio dei Revisori dei conti;
• eleggere gli organi direttivi di Ghostbusters Italia.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Ogni Socio ha diritto a un voto.
E’ consentito che ciascun Socio ne rappresenti altri, purché su delega scritta e con il numero massimo di tre.
Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone, devono avvenire con scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i Soci, che hanno il diritto di trarne copia.

L’Assemblea Straordinaria è convocata:
• per modificare lo Statuto;
• per deliberare sullo scioglimento dell’associazione e nominare il liquidatore;
• ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi, lo reputi necessario;
• qualora ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti e almeno un quinto dei Soci.
Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell’Assemblea Straordinaria sono le stesse previste per l’Assemblea Ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo Statuto è necessaria una maggioranza di voti pari almeno ai 4/5 dei Soci.

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri eletti tra i Soci. Dura in carica tre anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. I suoi membri sono rieleggibili.
Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, se viene a mancare il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione dell’associazione fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell’Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo; in caso non venga a mancare il numero minimo, il Presidente convocherà l’Assemblea Straordinaria entro 12 mesi per la sostituzione dei consiglieri mancanti.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo deve:
• curare l’ordinaria amministrazione dell’associazione con l’esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei Soci;
• tenere l’aggiornamento del Libro Soci, libro che non può essere reso pubblico;
• attuare le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
• stabilire le quote che i Soci devono pagare annualmente;
• redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
• predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci;
• approvare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
• formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
• deliberare circa la sospensione e la espulsione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’associazione ha la legale rappresentanza di Ghostbusters Italia di fronte ai terzi e in giudizio, e dispone del potere di firma.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso, al consigliere più anziano in età.

Art. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo.
La sua attivazione deve avvenire con delibera dell’Assemblea dei Soci.
Se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario dell’associazione.

Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l’associazione e i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni e il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 14. SCIOGLIMENTO

La decisione di scioglimento dell’associazione Ghostbusters Italia deve essere presa dall’Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria.
La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze stabilite all’art. 9.
In caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.
Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662.

Art. 15. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice Civile, al D. Lgs. Nr. 460/97, all’art. 148 del T.U.I.R., al disposto del DPR235/2001, alla Legge nr. 383/2000 e, in generale, a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.